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Attualità lunedì 23 novembre 2020 ore 09:17

Residenti chiedono la VIA per l'impianto recupero rifiuti

Una valutazione di impatto ambientale, è stata chiesta alla Regione Toscana dai consulenti tecnici incaricati dai residenti di via Massorondinaio



SAN PIERO A SIEVE — Dopo la segnalazione alla Regione Toscana e al Comune di Scarperia e San Piero da parte del Comitato di via Massorondinaio riguardo ad un nuovo progetto di impianto di recupero rifiuti non pericolosi che potrebbe vedere la luce all'interno dello stabilimento che si trova nella periferia di San Piero a Sieve, sono intervenuti i consulenti dei residenti per chiarire quali tipologie di rifiuti verrebbero trattati nel nuovo impianto, secondo quanto affermato nei documenti della società proponente.

I tecnici chiamati a supporto delle tesi dei cittadini hanno presentato alcune  osservazioni alla Regione Toscana, per dimostrare che "Sussistono le condizioni per applicare la procedura di VIA ordinaria al progetto presentato".

I consulenti hanno sottolineato che "Lo studio preliminare ambientale del progetto in questione al capitolo 4 (Descrizione del ciclo produttivo) prevede che l’impianto tratterà alcune tipologie di rifiuti speciali rientranti nei codici a specchio: 170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (che invece contengono sostanze pericolose) - 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 (che invece contengono sostanze pericolose) 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (che invece contengono mercurio e PCB)"

"Secondo la normativa vigente di derivazione comunitaria - prosegue la nota dei tecnici - se un rifiuto è identificato come potenzialmente pericoloso perché con doppio codice a specchio il produttore/detentore, a fronte di un rifiuto classificabile con codice CER a specchio e considerando le proprie responsabilità lungo l’intera catena di gestione, è tenuto a determinare le effettive caratteristiche di pericolo del rifiuto attraverso le seguenti operazioni: individuare i composti presenti nel rifiuto; determinare i pericoli connessi a tali composti; stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle effettive caratteristiche di pericolo correlati a essi, effettuando test per verificare se le concentrazioni rilevate siano superiori al limite soglia per le frasi di rischio specifiche per quei componenti. È compito quindi di chi riceve questi rifiuti verificare che quanto sopra venga rispettato .È vero che, sempre in detto studio preliminare, si afferma che il produttore dovrà attestare certificati analitici di classificazione laddove sia caratterizzato da alternativa a specchio ma resta, come risulta dalla esperienza concreta di gestione di queste tipologie di rifiuti, la difficoltà della tracciabilità di questa tipologia di rifiuti".

I consulenti citano un caso "La Corte di Giustizia con sentenza del 28/3/2019 (cause riunite daC487/17 a C489/17) ha chiarito che nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso. Anche la Cassazione ha precisato: “il detentore di rifiuti, che abbia effettuato le indagini di provenienza e di composizione del rifiuto delineate e, ciò nonostante, non sia riuscito ad effettuare un campionamento sufficientemente rappresentativo del rifiuto per comprovate ragioni di impossibilità o inesigibilità, è comunque onerato, in base al principio di precauzione, del dovere di caratterizzare tali rifiuti come pericolosi e, dunque, in tale ipotesi,- dopo aver effettuato tutte le indagini indicate dalla normativa (e non solo il campionamento e l'analisi chimica), in caso di indeterminabilità della natura del rifiuto avrà l'obbligo di attribuire allo stesso un codice a specchio di pericolosità, tutte le volte che persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente"."

"Sappiamo bene - hanno aggiunto i consulenti - che da un punto di vista tecnico tanto minore è l’incertezza accettabile e maggiore l’eterogeneità del rifiuto e tanto maggiore deve essere il numero di aliquote di campione da prelevare; numero che si determina in anticipo, con un calcolo statistico. La corretta esecuzione del campionamento si esegue, infatti, predisponendo prima un adeguato piano di campionamento, secondo le indicazioni dettate dalle norme. Lo studio ambientale preliminare presentato fa riferimento generico alle certificazioni e ovviamente ai Formulari di accompagnamento dei rifiuti ma non cita neppure la norma UNI EN 14899: 2006 Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la preparazione e l’applicazione di un piano di campionamento. A conferma della sussistenza di una problematica, per ora solo potenziale, sulla tipologia di rifiuti previsti dal progetto e sulle modalità di entrata, trattamento ed uscita dall’impianto proposto si veda il Parere del settore autorizzazioni ambientali della Regione Liguria che rileva come per alcune tipologie dei rifiuti previsti dal progetto non sono indicate le modalità di recupero, ovvero non vengono indicate le modalità di verifica delle caratteristiche di conformità dei lotti alla norme tecniche per declassificare i rifiuti a materie prime secondarie. Inoltre sempre detto Parere afferma nelle conclusioni: “per i rifiuti di cui al p.to 7.3 del DM 05/02/1998 si ricorda che l’unica provenienza dovrà essere quella della fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione smaltati”. Questo fa riferimento anche ad altre tipologie di rifiuti che pur rientrano nei rifiuti da residui ceramici previsti dal progetto. Quindi confermando la problematicità della gestione del tracciamento di questi rifiuti tanto da dover sottolineare la distinzione su cosa può o non può entrare nel nuovo impianto proposto. Quindi non siamo solo noi a riconoscere la delicatezza dei rifiuti che verranno trattati secondo il progetto. La introduzione di rifiuti con codice a specchio cambia ulteriormente la natura dell’impianto in questione ed in particolare la natura degli impatti, l’intensità degli impatti e la loro probabilità come pure la possibilità di ridurre detti impatti. Per tutti questi motivi, con le osservazioni presentate alla autorità competente Regione Toscana, abbiamo ritenuto dimostrare che sussistono le condizioni per applicare la procedura di VIA ordinaria al progetto presentato" hanno concluso i tecnici.


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